UNIPEE Professionisti Riuniti
Cosa prevede la normativa? DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 omissis Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e' riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. omissis Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni) 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane. omissis DPCM 10 Aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale c) siano assunti protocolli di sicurezza anti- contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro , anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. DPCM 26 Aprile 2020 omissis Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali omissis Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale omissis omissis PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 omissis • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro , anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA • l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi UNIPEE Partner Formula 2020 008 <<<<
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMQ==