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 • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero  della Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare interventi particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle  aziende  in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in  aggiunta  alle normali  attivita'  di pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla riapertura, una sanificazione  straordinaria degli  ambienti,  delle postazioni di lavoro e delle aree comuni , ai  sensi  della  circolare 5443 del 22 febbraio 2020. omissis 7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,   SPOGLIATOI, AREE   FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) omissis • occorre provvedere  alla  organizzazione  degli spazi  e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei lavoratori luoghi per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. • occorre garantire  la  sanificazione  periodica  e la  pulizia giornaliera , con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. omissis 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE • Il datore di  lavoro  assicura  la  pulizia giornaliera  e  la sanificazione  periodica  degli spogliatoi e  delle aree comuni limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini della sanificazione e della igienizzazione  vanno inclusi  anche  i  mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; •  Il  datore  di  lavoro  verifica  la  corretta  pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in  cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; • Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti i  locali ,  compresi  quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel cantiere  e nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita' del cantiere; • nel caso di presenza di una persona  con COVID-19  all'interno del cantiere si procede alla pulizia  e  sanificazione  dei  locali , alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della Salute  nonche',  laddove necessario, alla loro ventilazione • La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei locali  e  mezzi di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione , dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i dispositivi di protezione individuale; • Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita'  eseguite utilizzando  prodotti  aventi  le caratteristiche   indicate   nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ; omissis Allegato 8 Protocollo condiviso di regolamentazione per  il contenimento  della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica Politiche di distanziamento sociale Le indicazioni, la Normativa, i protocolli condivisi, le buone pratiche e la nuova consapevolezza acquisita >>>> UNIPEE Partner Formula 2020 009
        
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